Il Compenso Individuale Accessorio (CIA) è un’aggiunta mensile allo stipendio del personale ATA, erogata per 12 mesi. Mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosce il CIA solo al personale di ruolo e ai supplenti con contratti annuali o fino al termine delle lezioni, la giurisprudenza dominante stabilisce che esso sia dovuto anche ai supplenti con contratti brevi e saltuari.

DESTINATARI DEL RICORSO

Il ricorso è indirizzato ai lavoratori A.T.A., sia precari che a tempo indeterminato, che nei passati 5 anni abbiano avuto contratti per “supplenze brevi e saltuarie” o “supplenze covid”, escludendo quelli con termine al 31 agosto o al 30 giugno.

FINALITÀ DEL RICORSO:

Ottenere il recupero delle somme economiche, calcolate come quota mensile basata sui singoli contratti.

FONDAMENTO DEL RICORSO.

La controversia riguarda il diritto del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi a percepire il compenso individuale accessorio (CIA), come stabilito dagli accordi contrattuali.

L’art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 riguarda il CIA e prevede che sia erogato al personale ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.

Il Ministero dell’Istruzione interpreta che l’art. 25 CCNI del 31 agosto 1999 delimiti i destinatari del CIA, corrispondendo tale voce retributiva solo per contratti a tempo determinato con supplenze di lunga durata.

La Corte Suprema di Cassazione ha deciso che il principio di non discriminazione stabilito dalle normative e giurisprudenze europee implica che il trattamento accessorio debba essere esteso a tutti gli assunti a tempo determinato, indipendentemente dalla durata delle supplenze. Inoltre, secondo la Corte, l’interpretazione delle norme europee è vincolante per il giudice nazionale, che deve applicarle anche a rapporti giuridici sorti prima delle sentenze interpretative.

Pertanto, si ritiene che il CIA debbano essere esteso al personale ATA con contratti a tempo determinato, compresi quelli con supplenze brevi e saltuarie, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. La Corte Suprema ha sostenuto che la natura fissa e continuativa di tali emolumenti non è collegata a modalità specifiche di svolgimento delle mansioni, e che il principio di non discriminazione deve guidare l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Le sentenze della Corte Suprema confermano questa interpretazione, sottolineando che il trattamento accessorio dovrebbe essere applicato in modo uniforme a tutti gli assunti a tempo determinato, indipendentemente dalla durata dei loro contratti.

In sintesi, la controversia verte sul diritto del personale ATA, compreso quello con supplenze brevi e saltuarie, a ricevere la retribuzione accessoria prevista dagli accordi contrattuali. La Corte Suprema ha stabilito che il principio di non discriminazione richiede che tale trattamento sia esteso a tutti i lavoratori a tempo determinato e che le clausole contrattuali debbano essere interpretate in conformità con tale principio.

PRECISAZIONE SULLE SPESE GIUDIZIARIE:

I legali, al momento della preparazione dell’atto giudiziario, dichiareranno di aver anticipato le “spese vive sostenute”. Questo significa che, dichiarando di aver fronteggiato i costi del processo, chiederanno al giudice di obbligare la controparte ministeriale a rimborsare le spese processuali da loro anticipate.

NOTA BENE:

SOLO COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO – RIFERITO ALL’ANNO 2022 “FAMIGLIA ANAGRAFICA” – ABBIA RAGGIUNTO L’IMPORTO DI EURO 38.514,03, SARANNO TENUTI A VERSARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO (TASSA OBBLIGATORIA SUL RICORSO) PARI AD EURO 49,00, CHE IL LEGALE CORRISPONDERÀ AL TRIBUNALE COMPETENTE.

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