12 punti GPS persi per servizio militare? Recuperali ora con ricorso collettivo vincente!

L’adesione è rivolta a docenti che aspirano all’inserimento o conferma nelle GPS 2026-2028 e hanno prestato servizio militare di leva (o civile sostitutivo/volontario) dopo il titolo di accesso (diploma/laurea), senza alcuna nomina scolastica attiva.
Durante quel servizio, non hai firmato contratti docente: requisito chiave per partecipare e ottenere i 12 punti negati dall’OM 27/2026.

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Requisito necessario per la partecipazione.

L’interessato deve aver prestato il servizio militare o il servizio civile sostitutivo o volontario (civile o militare), dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie di docenza (G.P.S.).

BREVE PREMESSA

È imminente l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per il biennio 2026/2028. Il posizionamento in tali graduatorie dipenderà dal punteggio accumulato, derivante dai titoli e dai servizi maturati.

Numerosi insegnanti, che richiedono l’inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie, hanno svolto il servizio militare di leva (o servizio sostitutivo anche volontario) in un periodo in cui non avevano ricevuto alcuna nomina. Tale servizio, non essendo stato svolto “in costanza di nomina”, non viene attualmente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in termini di punteggio.

Di fronte a questa mancata valutazione, che priverebbe gli aspiranti di ben 12 punti, l’Avvocato Antonio Tagliafierro propone una specifica azione legale finalizzata a ottenere il giusto riconoscimento.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Il quadro normativo e giurisprudenziale vigente a febbraio 2026 conferma la piena fondatezza della tesi. La giurisprudenza più recente, infatti, ha stabilito principi chiari e inequivocabili, fondati su fonti normative primarie e facilmente verificabili.

Fonte Normativa        Disposizione    Principio Sancito

D.Lgs. 297/1994         Art. 485, comma 7     Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

D.Lgs. 66/2010           Art. 2050, comma 1   I periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili.

Costituzione Italiana  Art. 52 L’adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

La giurisprudenza ha più volte ribadito questi concetti, superando ogni dubbio interpretativo. In particolare, si richiamano le seguenti pronunce:

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 8586/2024 del 29/03/2024: Ha chiarito che l’art. 485 del Testo Unico Scolastico e l’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare devono essere letti in modo coordinato. Il servizio di leva obbligatorio è sempre valutabile, sia ai fini della carriera sia per l’attribuzione del punteggio, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

TAR Lazio (Sezione Terza Bis), Sentenza n. 17972 del 2025: Ha annullato la clausola dell’O.M. n. 88/2024 che limita la valutazione del servizio militare di leva al solo servizio prestato in costanza di nomina, riconoscendo che tale limitazione produce un effetto discriminatorio e penalizza i docenti che hanno svolto il dovere costituzionale di difesa della Patria.

Se ne deduce che il servizio militare “non svolto in costanza di nomina” – purché maturato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’insegnamento – deve essere valutato sia ai fini della carriera sia per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie finalizzate alle supplenze.

OBIETTIVO

Ottenere il riconoscimento di 12 punti per il servizio militare/volontario svolto non in costanza di nomina, ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per il biennio 2026-2028.

Costo idoneo a coprire l’avvio dell’azione giudiziaria fino all’emissione della decisione.

Ammonta a € 150,00 (centocinquanta/00).

Estremi per il Pagamento:

Beneficiario: Antonio Tagliafierro

IBAN  IT13O0366901600237777455895

Causale: Adesione GPS Militare Punti 12, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 150,00

Nella causale del bonifico, indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

Documentazione Necessaria per l’Adesione:

Procura alle liti: Compilata in ogni parte, datata e firmata.

Modulo Privacy: Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Autocertificazione: Relativa alla condizione soggettiva del ricorrente, con specifica del titolo di studio e dettagli sul servizio militare svolto “non in costanza di nomina”.

Diffida (Allegato 4): Atto di diffida e messa in mora da inviare, preferibilmente a mezzo PEC, all’Ambito Territoriale Provinciale di competenza e al Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché il periodo del servizio militare di leva (o equivalente) sia valutato in termini di punti 12. Conservare copia della missiva d’invio e della ricevuta di accettazione e consegna PEC (ovvero della ricevuta di ritorno, in caso di raccomandata A/R). Le ricevute potranno essere inoltrate successivamente allo Studio.

Titolo Accademico: Copia del titolo valido per l’inserimento nelle G.P.S. docenti.

Certificato di Servizio Militare o assimilato: Comprovante la prestazione del servizio militare di leva (o equivalente) non in costanza di nomina.

Documenti Personali: Copia del documento d’identità e del codice fiscale.

Domanda GPS

Ricevuta dell’avvenuto pagamento del bonifico

La suindicata documentazione, debitamente compilata, andrà prima allegata, in formato PDF, all’indirizzo email: ufficiolegalenola@gmail.com , OGGETTO: “ADESIONE GPS MILITARE PUNTI 12, NOME COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE”.

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